La responsabilità dell’agente immobiliare per inosservanza degli obblighi di informazione

L’ Art. 1759 C.C. rubricato con il titolo ‘Responsabilità del mediatore’ dispone che il mediatore deve comunicare alle parti le circostanze a lui note, relative alla valutazione e alla sicurezza dell’affare che possano influire sulla conclusione di esso. Da quanto detto, risulta evidente che l’art. 1759 C.C. deve essere interpretato solo come mero obbligo di informazione delle circostanze (eventualmente) note, ma non può essere interpretato come obbligo di informazione di consulenza tecnico-giuridica e non può essere interpretato come obbligo di effettuare ricerche in generale o, comunque, ricerche che richiedono nozioni peculiari o specifica preparazione tecnico-giuridica.