Il soggetto che invia per primo una proposta di acquisto non acquisisce in automatico il diritto di essere privilegiato rispetto ad altri soggetti; l’ex art. 832 del C.C. prevede che il proprietario di un immobile ha il diritto di disporre del proprio bene in modo pieno ed esclusivo, questo significa che può fare quello che vuole.
Il suo diritto non può essere limitato dall’agente immobiliare o dai potenziali acquirenti.
Dal punto di vista prettamente deontologico non esiste alcun tipo di norma che vieti di raccogliere ulteriori proposte dopo che è arrivata la prima.