Pignoramento casa

Dopo il quarto tentativo a prezzo libero e senza proprietari in casa, il creditore non può più pignorare il bene immobile.

Con la riforma del processo civile sono state apportate una serie di modifiche di grande effetto. La novità fondamentale prevede una durata massima delle procedure esecutive immobiliari di quattro aste. Andata deserta anche l'ultima asta, il pignoramento si chiude e la casa torna al debitore. L'ultimo tentativo di asta è a prezzo libero.

La riforma prevede che, al quarto tentavito, il debitore debba lasciare libera la casa per rendere più appetibile il bene; questa condizione non vale nel caso di prima casa.

I beni mobili del debitore, se privi di apprezzabile valore di mercato, sono resi impignorabili. I beni indivisi in comunione possono essere espropriati con pignoramento dell'intero e restituzione al coniuge non debitore della metà del controvalore del bene, al lordo delle spese di liquidazione.

Una volta dichiarata la chiusura anticipata del pignoramento (dopo il quarto tentativo fallito di vendita), il creditore dovrà trovare beni differenti.

In tutti i casi nei quali si acquista una casa ad un'asta giudiziaria, è stato introdotto l'annullamento dell'imposta di registro pari al 9% dell'immobile; lo stesso deve però essere rivenduto entro due anni.

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